Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

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Il Decreto Legislativo 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha abrogato i precedenti testi normativi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro ed ha riunito e uniformato in unico testo gli strumenti utili a qualunque organizzazione, sia pubblica che privata, per ridurre al minimo ogni possibile rischio presente all’interno della propria sede attraverso l’attuazione di efficaci misure di prevenzione e protezione. L’innovazione apportata dal D.Lgs. 81/2008 è l’introduzione di un Modello Organizzativo basato sul miglioramento continuo attraverso procedure e obiettivi specifici della singola realtà aziendale, al fine di implementare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Decreto, e di conseguenza il Modello Organizzativo, viene costantemente aggiornato con le nuove disposizioni normative in base ai continui mutamenti tecnologici ed operativi, alle nuove tipologie di rischio che vengono individuati ed ai compiti spettanti alle Autorità Competenti per la verifica della corretta applicazione della Normativa. Affinché però sia efficace tale Modello è necessario individuare e nominare delle figure responsabili che provvedano alla sua corretta applicazione ed al suo costante aggiornamento., oltre ad adempiere ad una serie di obblighi normativi, senza le quali qualunque organizzazione può essere soggetta a sanzioni sia di carattere civile che penale.

I servizi di RMS Consulting

Documento di Valutazione dei Rischi
Piano di Evacuazione ed Emergenza
Valutazione del Rischio Incendio
Valutazione Stressa da Lavoro Correlato
Formazione del personale
Fornitura del RSPP e del Medico Competente

Vantaggi

L’adozione di un Modello Organizzativo Gestionale per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro genera i seguenti vantaggi:

  • rispetto degli obblighi legislativi;
  • riduzione dei costi di assistenza sanitaria;
  • riduzioni dei costi di indennità;
  • riduzione di incidenti ed eventi dannosi;
  • miglioramento dell’immagine aziendale;
  • maggiore partecipazione del personale a lavorare in un ambiente sicuro e salubre;
  • miglioramento dei metodi lavorativi.

FAQ

Il DVR è un documento obbligatorio per tutte le organizzazioni, nel quale sono indicati i rischi presenti in azienda, in base alle attività svolte ed agli strumenti impiegati dal personale, e le misure di prevenzione e protezione per la loro riduzione al minimo. Il DVR, previsto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve essere redatto dal Datore di lavoro incollaborazione con il RSPP, il Medico Competente ed il RLS e deve essere aggiornato ogni volta che si presentino modifiche al processo produttivo e all’organizzazione del lavoro. La mancata redazione del DVR comporta per il Datore di lavoro comporta, in caso di verifiche da parte delle Autorità Competenti, sanzioni economiche dai 3.000 ai 15.000 Euro e pene detentive fino ad un massimo di 8 mesi. In caso di reiterazione dell’illecito è prevista la sospensione dell’attività.

Il Piano di Evacuazione ed Emergenza è un documento obbligatorio per tutte le organizzazioni, nel quale sono indicate tutte le operazioni da compiere per una corretta gestione delle situazioni di emergenza cui l’azienda può incorrere, come incendi e terremoti, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. Tale documento è previsto dall’articolo 43 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998 piano favorisce inoltre la prevenzione dei pericoli alle persone ed il coordinamento degli interventi da parte del personale, degli Addetti Antincendio ed emergenza a tutti i livelli per salvaguardare la propria ed altrui incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro è indicato negli articoli 33, 34 e 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è un soggetto qualificato per l’individuazione e valutazione dei rischi presenti in azienda, della elaborazione delle misure preventive di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro, della preparazione ed implementazione dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e leggi complementari. Il RSPP è nominato dal Datore di lavoro e collabora con lui, il Medico Competente e il RLS aziendale per l’implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e per la definizione dei programmi di informazione, di formazione ed addestramento dei lavoratori.

Il Medico Competente è indicato nell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è un medico specializzato in Medicina del Lavoro per l’attuazione e il monitoraggio della Sorveglianza Sanitaria in favore del personale dipendente aziendale, e per l’effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi sia periodici) per verificare l’idoneità dei lavoratori alla mansione. Il Medico Competente è nominato dal Datore di lavoro e collabora con lui, il RSPP e il RLS aziendale per l’implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e per la definizione dei programmi di informazione, di formazione ed addestramento dei lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede nei confronti del Datore di Lavoro:

  • l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro per mancata valutazione dei rischi e mancata nomina del RSPP o per mancato svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi;
  • l’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende industriali, termoelettriche, di fabbricazione e deposito di esplosivi, nelle industrie estrattive e nelle strutture di ricovero e cura; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività edili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini – giorno. – ammenda da 2.000 a 4.000 Euro se adotta il DVR in assenza di data certa e di un piano di miglioramento o senza che venga aggiornato o senza che sia coinvolto il RLS aziendale.
  • ammenda da 1.000 a 2.000 Euro il datore di lavoro se il DVR viene adottato senza una adeguata valutazione dei rischi e senza aver individuato le mansioni cui il personale aziendale è soggetto a rischio specifico.

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